In relazione all’articolo 1, comma 9, lettera s) del dpcm 3 novembre 2020 che stabilisce che “i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalita' a distanza”, è stata adottata l’ordinanza n. 109 del 13 novembre 2020. Si precisano i seguenti elementi di maggior dettaglio.
ATTIVITA’ FORMATIVE TEORICHE DA SVOLGERE IN FAD
Tutte le attività teoriche dei percorsi formativi svolti dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziati o riconosciuti dalla Regione, devono svolgersi in modalità FAD secondo le modalità tecniche regionali indicate nel periodo dell’emergenza sanitaria e riportate nelle Indicazioni operative aggiornate al 28 ottobre 2020 alle quali si rinvia per la parte relativa alla FAD. Rientrano in tali attività quelle corsuali di gruppo, le altre attività previste dal progetto (es. l’orientamento individuale e di gruppo, la selezione degli allievi e gli eventi finali). Rimane ferma la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza. Per svolgere l’attività nella modalità FAD, gli enti formativi dovranno inviare all’UTR competente una comunicazione. Nella comunicazione, l’Ente formativo dichiara di possedere la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona e che gli allievi possiedono la strumentazione necessaria. Per il passaggio a questa modalità non è necessario alcun provvedimento formale di autorizzazione.
ATTIVITA’ PRATICHE E TIROCINI
Le attività pratiche (stage e laboratori) possono realizzarsi in presenza. Gli stage si possono svolgere nelle imprese se quest’ultima riguarda attività economiche e produttive non sospese. Le attività in presenza si devono svolgere nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. 2 I tirocini extracurricolari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo dei tirocini extracurricolari consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo. Si rinvia alla circolare del 16 marzo 2020.
CORSI SULLA SALUTE E SICUREZZA
E’ consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per quanto riguarda le modalità di erogazione in FAD: - se tali corsi rientrano nell’ambito dei corsi riconosciuti dal sistema della formazione professionale regionale (es. formazione RSPP/ASPP ecc.) e gestiti dalle agenzie formative accreditate da Regione Toscana, le modalità tecniche per la FAD sono indicate nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.; - in ogni caso, per tali corsi, bisogna fare riferimento alla disciplina settoriale nazionale e regionale in materia che, ad es., dettaglia cosa debba intendersi per "modalità a distanza"(es. quando è possibile ricorrere all'e-learning e quando invece va fatto ricorso alla videoconferenza sincrona...) come indicato dalla deliberazione di GR n. 536/2020 che riporta le Indicazioni fornite ai datori di lavoro riguardo i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In relazione all’articolo 1, comma 9, lettera s) del dpcm 3 novembre 2020 che stabilisce che “i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalita' a distanza”, è stata adottata l’ordinanza n. 109 del 13 novembre 2020. Si precisano i seguenti elementi di maggior dettaglio.
ATTIVITA’ FORMATIVE TEORICHE DA SVOLGERE IN FAD
Tutte le attività teoriche dei percorsi formativi svolti dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziati o riconosciuti dalla Regione, devono svolgersi in modalità FAD secondo le modalità tecniche regionali indicate nel periodo dell’emergenza sanitaria e riportate nelle Indicazioni operative aggiornate al 28 ottobre 2020 alle quali si rinvia per la parte relativa alla FAD. Rientrano in tali attività quelle corsuali di gruppo, le altre attività previste dal progetto (es. l’orientamento individuale e di gruppo, la selezione degli allievi e gli eventi finali). Rimane ferma la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza. Per svolgere l’attività nella modalità FAD, gli enti formativi dovranno inviare all’UTR competente una comunicazione. Nella comunicazione, l’Ente formativo dichiara di possedere la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona e che gli allievi possiedono la strumentazione necessaria. Per il passaggio a questa modalità non è necessario alcun provvedimento formale di autorizzazione.
ATTIVITA’ PRATICHE E TIROCINI
Le attività pratiche (stage e laboratori) possono realizzarsi in presenza. Gli stage si possono svolgere nelle imprese se quest’ultima riguarda attività economiche e produttive non sospese. Le attività in presenza si devono svolgere nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. 2 I tirocini extracurricolari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo dei tirocini extracurricolari consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo. Si rinvia alla circolare del 16 marzo 2020.
CORSI SULLA SALUTE E SICUREZZA
E’ consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per quanto riguarda le modalità di erogazione in FAD: - se tali corsi rientrano nell’ambito dei corsi riconosciuti dal sistema della formazione professionale regionale (es. formazione RSPP/ASPP ecc.) e gestiti dalle agenzie formative accreditate da Regione Toscana, le modalità tecniche per la FAD sono indicate nel decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.; - in ogni caso, per tali corsi, bisogna fare riferimento alla disciplina settoriale nazionale e regionale in materia che, ad es., dettaglia cosa debba intendersi per "modalità a distanza"(es. quando è possibile ricorrere all'e-learning e quando invece va fatto ricorso alla videoconferenza sincrona...) come indicato dalla deliberazione di GR n. 536/2020 che riporta le Indicazioni fornite ai datori di lavoro riguardo i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro relativamente al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DA REGIONE TOSCANA